AUTORIZZAZIONI E LICENZE NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il Codice delle comunicazioni elettroniche istituito con il Decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, è il riferimento normativo che disciplina i servizi di comunicazione elettronica per i quali occorre un'autorizzazione generale o una licenza individuale.

Si intende per servizio di comunicazione elettronica ad uso privato. il servizio svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale o licenza. Il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico riguarda un servizio fornito dalla società titolare di autorizzazione o licenza,accessibile al pubblico.

In particolare, per quanto attiene l’uso di ponti radio:

Art. 107

Autorizzazione generale

1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati n. 15 e n. 16.

Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;

2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;

3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 

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