Si comunica che, a far data dal 28 aprile 2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.
Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.
La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:
- una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;
- copia dell’atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).
La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.
I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.
Per la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore é punito con la sanzione amministrativa da euro 3000.00 a euro 15.00000 (art. 30 c.17 d.lgs. 259/03).