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22 febbraio 2023
Pubblicato il decreto direttoriale sulle modalità di espletamento degli esami per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale per l’anno 2023.
Dal 2023 le modalità di espletamento dell’esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale, di cui all’art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è costituito da una prova scritta di 50 domande a risposta multipla.
Le modalità di svolgimento delle prove di esame vengono disciplinate con decreto del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del 22 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’allegato n.26 al Codice delle comunicazioni elettroniche.
La decisione di ripristinare dal 2023 le modalità di svolgimento dell’esame con una prova scritta, sostenuta in presenza presso le sedi degli ispettorati territoriali del Ministero, è stata adottata a seguito della cessazione dello stato di emergenza dovuto al rischio sanitario Covid-19 che, nel triennio 2020-2022, ha reso necessario adottare modalità di espletamento degli esami con prova orale, attraverso l’impiego di strumenti di comunicazione a distanza.
La programmazione temporale di svolgimento degli esami presso le sedi territoriali sarà definita da ciascun ispettorato territoriale e pubblicata nelle rispettive home page, nella sezione del sito istituzionale http://ispettorati.mise.gov.it entro il 30 aprile.
Decreto Direttoriale 22 febbraio 2023 (pdf)
MAGGIO 2022
Ponti radioamatoriali: procedura per il rilascio delle autorizzazioni generali di cui all’articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche” e all’articolo 9 dell’allegato n.26 al predetto Codice: criteri di valutazione della scheda tecnica allegata alla dichiarazione per il conseguimento dell’autorizzazione generale.
Dal 1° giugno 2022 saranno in vigore le nuove modalità operative per gli ispettorati territoriali ai fini dell’istruttoria delle istanze per il conseguimento o per il rinnovo delle autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici nonché per l’esame delle variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che perverranno agli ispettorati.
I nominativi delle stazioni ripetitrici sono assegnati dagli ispettorati territoriali, territorialmente competenti in base alla ubicazione della stazione, previa verifica positiva sulla conformità delle caratteristiche dell’impianto riportate nella relativa scheda tecnica allegata alla dichiarazione per il conseguimento o per il rinnovo dell’autorizzazione generale.
Con la procedura sono individuati criteri omogenei di valutazione tecnica delle relative schede di stazione ripetitrice da parte degli ispettorati territoriali, nonché fornite indicazioni procedurali di semplificazione per le attività amministrative ai fini del rilascio dei nominativi di stazione.
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11 novembre 2021 - Decreto direttoriale sulle modalità di assegnazione dei nominativi di chiamata delle stazioni ripetitrici radioamatoriali
Decreto direttoriale nominativi stazioni ripetitrici
I nominativi delle stazioni ripetitrici soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche e dell’articolo 9 dell’allegato n.26 al predetto codice sono determinati secondo le modalità definite nell’allegato al suddetto decreto direttoriale 11 novembre 2021.
Avviso
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto 1° marzo 2021 recante il nuovo regolamento (allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni) di disciplina dell’attività radioamatoriale che introduce rilevanti novità per i radioamatori nonché la revisione della modulistica utilizzata dall’utenza e delle certificazioni rilasciate dagli Ispettorati territoriali del Ministero.
AVVISO AI RADIOAMATORI
Con la pubblicazione del decreto 1° marzo 2021 è stato completato il trasferimento agli ispettorati territoriali di tutte le competenze in materia radioamatoriale e, conseguentemente, completato il processo di riorganizzazione delle relative attività.
E’ quindi necessario rivolgersi agli ispettorati territoriali per avere tutte le informazioni richieste su come conseguire la patente di operatore di stazione di radioamatore e le domande di ammissione agli esami, come ottenere il nominativo di chiamata, come conseguire le autorizzazioni generali per le stazioni radioamatoriali e le stazioni ripetitrici automatiche ad uso radioamatoriale, come attivare le stazioni di radiofari ad uso radioamatoriale, come ottenere i nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali. A parziale deroga e soltanto per le richieste di assegnazione dei nominativi di chiamata delle stazioni di radioamatore e dei nominativi speciali per i contest e le manifestazioni radiantistiche, fino a nuovo avviso continua ad essere attivo l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I contatti di ciascuno degli ispettorati sono pubblicati nelle pagine web presenti in questa sezione.
Per svolgere l'attività di Radioamatore:
- Patente di operatore radioamatoriale
- Assegnazione del nominativo di chiamata
- Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore
- Nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali
- Autorizzazioni generali e nominativi per Stazioni automatiche non presidiate e per Radiofari
- Come si diventa radioamatori
Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”) - Rilasciata dagli Ispettorati territoriali
Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente (quello vigente è di 16 €), all’Ispettorato del Ministero competente per territorio in base alla propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003.
Il contributo per esame per il conseguimento della patente di operatore di radioamatore è fissato in 25 euro ai sensi dell’art. 5 dell’allegato 25 al D.Lgs. n. 259/2003.
Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, del Codice.
Si evidenzia che, con l’emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall’allegato 26, art. 2, sono state unificate nell’unica classe A.
Gli aspiranti al conseguimento della patente di operatore in possesso dei titoli di abilitazione o di studio elencati in maniera puntuale nell’allegato n. 26, articolo 5, possono presentare richiesta di esonero parziale dalla prova d’esame.
- Come si consegue il nominativo della stazione radio amatoriale
Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)
Superato l’esame e ottenuta dall’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, la patente di operatore radioamatoriale, l’interessato deve presentare allo stesso Ispettorato specifica istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all’art. 139 del Codice delle Comunicazioni, tramite gli appositi modelli (presenti nella sezione “Moduli” in fondo alla pagina).
E' necessario che la richiesta e l'invio della domanda, da presentare in bollo ai sensi dell’art. 7 dell’allegato n. 26 al Codice e successive modifiche, deve essere compilata con tutte le informazioni richieste, e trasmessa via mail o indifferentemente via PEC, se l’interessato ne è in possesso, e deve allegare la documentazione prevista per il rilascio del nominativo:
- marca da bollo da 16 euro debitamente annullata
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della patente di radioamatore.
Il nominativo è trasmesso per via telematica all’interessato dall’Ispettorato territoriale competente.
La procedura telematica per il rilascio dei nominativi consente di ridurre i tempi di lavorazione delle domande, limitando l’utilizzo della posta tradizionale a chi non può impiegare strumenti informatici.
- Come si consegue l'autorizzazione
Modalità per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore - Rilasciata dagli Ispettorati territoriali
Entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo di stazione rilasciato dall’Ispettorato territoriale, a norma dell’art. 139 del Codice, l’interessato deve presentare allo stesso Ispettorato del Ministero competente per territorio apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell’allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l’autorizzazione generale prevista dall’art. 135 del Codice per l’espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale.
L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento, come indicato dall’ art. 35 dell’allegato 25 al Codice.
L’autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
- Come ottenere il nominativo speciale per contest e manifestazioni radiantistiche
Modalità per conseguire il nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali
Nell’esercizio dell’attività radioamatoriale, particolare importanza riveste l’attribuzione del “nominativo speciale” che viene scelto dall’Amministrazione tra i seguenti prefissi predefiniti: “II”, “IO”, “IR” e “IB” , salvo “IY” usato dalle stazioni commemorative Marconiane.
Tali nominativi sono attribuiti dal Ministero ai titolari di stazione di radioamatore esclusivamente in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico nazionale ed internazionale o di gare di rilevanza internazionale, denominate tecnicamente “contest”, per la stretta durata delle stesse.
Pertanto i richiedenti, nella domanda da presentare in bollo , tramite gli appositi modelli presenti nella sezione “Moduli” da inviare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, debbono adeguatamente illustrare le caratteristiche e la rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione oltreché la durata della medesima.
Le denominazioni dei Contest e le relative date, per i quali possono essere rilasciati nominativi speciali vengono annualmente prefissati dall’Amministrazione.
- Per chi è già radioamatore
Modalità per conseguire l’autorizzazione generale e nominativo per stazione ripetitrice automatica non presidiata, analogica o numerica, ad uso radioamatoriale e per Radiofaro (art. 143 del Codice delle Comunicazioni e art. 9 dell’Allegato 26 al Codice)
Le autorizzazioni generali e i nominativi dei ponti ripetitori radioamatoriali possono essere attualmente richiesti senza oneri, sia dagli enti e associazioni di cui all’articolo 143 del codice delle comunicazioni sia da ciascun radioamatore in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 135 del codice delle comunicazioni, compilando apposita dichiarazione e relativa scheda tecnica (sub Allegato I di cui all’art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26). Le dichiarazioni, unitamente alla scheda tecnica, vanno trasmesse all’Ispettorato del Ministero competente per territorio.
Le autorizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni e devono essere rinnovate con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici, che si intendono effettuare, devono essere preventivamente comunicate all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, il quale formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione e scheda tecnica, per la nuova autorizzazione.
Riguardo all’installazione e all’esercizio di una stazione di radiofaro ad uso radioamatoriale (art. 143, comma 2), l’interessato deve essere in possesso del nominativo di stazione radioelettrica di cui all’articolo 139, assegnato dall’Ispettorato territoriale competente. Egli è soggetto alla sola comunicazione all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, della propria volontà di utilizzare la stazione come radiofaro, identificandola con il predetto nominativo di stazione seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
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Per tutte le richieste si consiglia di utilizzare i formati digitali, trasmettendoli via mail o via Pec - in questo modo i tempi di attesa saranno sensibilmente ridotti